Il Comitato Micenci chiede l’indennizzo per mancata attivazione autobotte idrica. Ma il Comune…

Il Comitato Micenci esprime sorpresa sul diniego, opposto a diversi cittadini da parte del Comune di Scicli, all’indennizzo automatico per mancata attivazione del servizio sostitutivo di autobotte in occasione dell’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile a Donnalucata da ottobre 2022 a gennaio 2023. Si ribadisce che quanto richiesto dai cittadini è previsto dalla carta dei servizi del SII del Comune  e invita il sindaco di Scicli ad annullare in autotutela il provvedimento e provvedere all’erogazione dell’indennizzo. Di seguito la lettera:

“Al Signor Sindaco di Scicli
Gentile signor sindaco, in qualità di utenti e fruitori dei servizi erogati dal comune di Scicli residenti
o domiciliati a Donnalucata , ci permettiamo di segnalare quanto segue certi che i suoi uffici
potranno risolvere il problema.
Come noto, da ottobre 2022 a gennaio 2023, a Donnalucata è stato sospeso il servizio di erogazione
dell’acqua potabile. Diversi cittadini, che a seguito di questo evento hanno richiesto un indennizzo
per la mancata attivazione del servizio sostitutivo, hanno ricevuto dal comune di Scicli una
ingiustificata e ingiustificabile lettera di diniego. Facciamo osservare che la carta dei servizi del ciclo
integrato dell’acqua del comune di Scicli si riferisce, al punto 2.3 ( pag 9 ) al servizio acquedotto ad
usi potabili. Ciò vuol dire che il comune eroga agli utenti, attraverso l’acquedotto comunale,
soltanto acqua potabile e non potrebbe essere altrimenti.
Infatti, al successivo punto 2.5 – impegni del gestore – si legge : Il gestore ( il comune di Scicli )
somministra acqua, per usi potabili, di cui assicura la conformità ai requisiti delle norme vigenti,
fino al punto di consegna all’utente. I servizi vengono garantiti con continuità per tutti i giorni
dell’anno.
Al punto 2.6 – qualità dell’acqua distribuita – si specifica ancora meglio : Il Gestore garantisce agli
utenti il rispetto dei vigenti standard di legge previsti per la “qualità dell’acqua destinata al
consumo umano”. Viene cioè distribuita solo acqua potabile
Ancora, a pag. 14 della carta dei servizi nel trattare gli INDICATORI SPECIFICI DELLA CONTINUITA’
DEL SERVIZIO si parla di Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in
caso di sospensione del servizio idropotabile. Per essere chiari vuol dire che in caso di mancata
erogazione dell’acqua potabile il comune deve mettere a disposizione dei cittadini le autobotti . Il
fatto che dai rubinetti esca comunque acqua come sostiene un funzionario del comune di Scicli,
acqua però non utilizzabile perchè non si può bere per ordinanza sindacale, non significa che il
servizio viene reso. Il servizio non viene reso in quanto il comune di Scicli con il servizio idrico eroga
esclusivamente acqua potabile e non genericamente acqua.
Arriviamo alla richiesta di rimborso automatico : non si tratta di una richiesta pretestuosa in quanto
all’ Articolo 61 della carta dei servizi – Standard specifici di qualità contrattuale del SII ( è il livello di
qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale) – Tabella 1 – Livelli
specifici di qualità contrattuale del SII, rigo 10 di pag. 35 si legge che : il Tempo massimo per
l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile
è di 48 ore.
Ciò viene ripreso nella pag. 36 della carta dei servizi Titolo X INDENNIZZI AUTOMATICI ( L’indennizzo
automatico è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo
standard specifico di qualità );
Infatti all’ Articolo 63 – Casi di indennizzo automatico – viene trattato l’indennizzo che tocca
all’utente :
In caso di mancato rispetto degli STANDARD SPECIFICI di qualità definiti all’Articolo 61, il gestore
corrisponde all’utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico
base pari a trenta (30) euro.
L’indennizzo automatico base di cui al precedente comma 63.1, ad esclusione degli indennizzi relativi
al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui all’Articolo 26, è crescente
in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello
standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo
triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo
dell’indennizzo automatico base.
Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per
mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità per l’energia elettrica
il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “ “La
corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere
nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
In conclusione non si chiede l’indennizzo per la mancata erogazione dell’acqua potabile ma, per non
aver il comune di Scicli attivato il servizio sostitutivo entro sei giorni dall’ordinanza di divieto di
utilizzo dell’acqua. La invitiamo pertanto a voler revocare in autotutela le lettere di diniego di
riconoscimento dall’indennizzo e mettere in atto tutte le procedure amministrative per il suo
riconoscimento.”
Donnalucata 14/04/2024
Per il comitato – Claudio Conti