A proposito di Sottozone agricole E 1, ci scrive il Geom. Scorza
Riceviamo e pubblichiamo:
“Alla cortese attenzione Redazione de Il Giornale di Scicli
Il Sottoscritto, in quanto parte in causa in un ricorso al Tar contro il Comune di Scicli, relativo ad un presunto
abuso edilizio costruito a 5 metri invece che a 20 (in contrasto con ciò che è prescritto nelle Certificazioni
d’uso Urbanistico rilasciate dal Comune stesso), tiene a precisare che quanto riportato nell’articolo del
15/11/2024 dal Vostro giornale, dove si afferma che nel prossimo Consiglio del 20/11/2024:”Si parlerà anche
delle SottoZone agricole E1 (e l’adeguamento alla correzione che chiede la Regione Siciliana relativamente
ad un errore di anni passati)” non corrisponde a verità in quanto la Regione non ha MAI chiesto nessun
adeguamento e nessuna correzione al Decreto Regionale n. 20 del 2012; al contrario è il Responsabile del
Settore V Tecnico del Comune di Scicli che richiede un parere alla Regione e questa con protocollo Comune
di Scicli n.0035909/2024 del 30/09/2024 risponde testualmente precisando: “si rammenta che l’approvazione
di una variante urbanistica ai sensi della legge regionale 72 dicembre 1978, n.71… è di esclusiva competenza
dell’Assessorato Regionale per li Territorio e l’Ambiente, mediante la procedura di cui agli articoli 3 e 4 della
medesima l.r. n.71/78…Il decreto di approvazione con eventuali prescrizioni e con le decisioni in merito
alle osservazioni eventualmente presentate ai sensi dell’art. 3 de la sopra citata I.r. n. 71/78, può
determinare modifiche alla originaria proposta di variante adottata con Deliberazione del Consiglio
Comunale, come per altro specificato nell’articolato del Decreto stesso…il Comune è “onerato degli
adempimenti consequenziali” al decreto di approvazione dello strumento urbanistico o delle sue
varianti, apportando le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono da tale decreto,
affinché per gli uffici e per l’utenza risulti un testo definitivo e completo”. Sul punto, anche la Corte
costituzionale ha da tempo affermato (sentenza 17 luglio 2002, n. 355) i principi generali di cui alla L. 241
del 1990 dall’art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere procedimento entro
il termine all’uopo definito dalla legge – Tali termini debbono essere applicati anche agli atti amministrativi
generali di pianificazione e di programmazione infatti l’amministrazione non può sospendere o interrompere
sine die il procedimento di approvazione (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020 n.2212).
E’evidente da ciò che gli adempimenti consequenziali e adeguameti, ove ravvisati, avevano un termine
ben preciso entro il quale il Consiglio comunale poteva proporli, e non dopo 10 anni.
La risposta della Regione al quesito non avvalla in alcun modo la tesi e non richiede nessun adeguamento a
seguito di errore al Comune, al contrario: ribadisce che il Decreto Regionale di Approvazione prevale sulla
delibera del Consiglio Comunale del 2011 e che compito del Comune era quello di recepirlo mediante una
deliberazione che fungesse da armonizzazione e coordinamento delle disposizioni risultanti (operazione
effettuata come è noto nel 2014 con la delibera n.196, allorquando l’Amministrazione non riscontrò alcun
asserito “errore materiale” o “adeguamento” da porre). Così come nessuno può avanzare pretese rispetto a
quanto stabilito dal Decreto Regionale che non è mai stato impugnato sul punto né dal Comune né da privati
nei tempi (scaduti da più di 14 anni) e nei modi prescritti dalla legge.
Pertanto l’eventuale decisione del consiglio comunale di procedere alla rettifica, da un lato sarebbe inutile e
dall’altro apparirebbe priva di valida motivazione, dove si vuole dare la responsabilità di modificare un
parametro di un Decreto Regionale a un Cosiglio Comunale, che attualmente può essere cambiato solo
proponendo una Variante al PRG.
Oggi l’Amministrazione Comunale per la 5°volta (l’ultima seduta nemmeno in seconda convocazione ha
raggiunto il numero legale per deliberare) tenta di far approvare ai Consiglieri la modifica delle distanze dai
confini in sottozona agricola E1 di particolare pregio paesaggistico; ma perchè non seguire l’iter leggittimo e
proporre una Variante? La proposta di una Variante al PRG per modificare il parametro dei confini, per
quanto possa essere l’unico iter legittimo da precorrere, non viene preso in considerazione
dall’Amministrazione forse perchè non ha valenza retroattiva e non potrebbe sanare alcune concessioni
edilizie rilasciate dal Comune in quest’ultimo decennio in contrastocon i parametri imposti dal Comune
stesso come nel caso evidenziato dal mio ricorso al Tar.”
Cordiali saluti
Geom. Scorza